Un lungo viaggio dal 2001 ad oggi
L'articolo 116, terzo comma, recita: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119".
Il Testo di legge costituzionale è approvato nel corso della XIII Legislatura (Governo Amato 26/4/2000- 11/06/2001) in seconda deliberazione a maggioranza assoluta - ma inferiore ai due terzi - ed è pubblicato nella GU n. 59 del 12 marzo 2001.
Il referendum popolare indetto (GU n. 181 del 6 agosto 2001) ha esito confermativo.
La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, ridefinisce, all'insegna di una più marcata applicazione del principio di sussidiarietà, le competenze tra Stato e Regioni, ridisegnando il ruolo di queste ultime tanto a livello interno quanto sul piano internazionale.
La prima fondamentale modifica concerne la posizione di parità che viene attribuita agli enti territoriali minori e allo Stato come elementi costitutivi della Repubblica. Rinnovando l’art. 114 Cost., l’art. 1 della legge 1/200320 omologa lo Stato ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni come elementi costitutivi e parificati della Repubblica. In virtù del nuovo disposto costituzionale di cui all'articolo 114, gli enti locali acquistano una legittimità originaria.
Si confermano le disposizioni relative alla distinzione tra Regioni a statuto speciale, i cui statuti restano adottati con legge costituzionale (articolo 116) e Regioni a statuto ordinario. Il legislatore del 2001 ha voluto sottolineare la “compatibilità” dei regimi speciali con le novità introdotte dalla riforma, a sostegno di una concezione di regionalismo differenziato.
E’ altresì prevista, con l’inserimento dell’art. 116 comma 3, la possibilità per le Regioni ordinarie di un’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” nelle materie di legislazione concorrente e in poche altre di legislazione esclusiva statale (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell'ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali), attraverso un meccanismo che vede l’iniziativa della Regione interessata e il concorso degli enti locali.
Dall'introduzione di tali disposizioni in Costituzione, avvenuta con la riforma del Titolo V prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il procedimento per l'attribuzione di autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione.
A seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001 è stato avviato un percorso volto a dare attuazione all’art. 116 co.3 della Costituzione, nella cornice già delineata dal disposto costituzionale; percorso che ha interessato diverse legislature fino all’emanazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.